Mascherine, cosa cambia da oggi in Italia e in Lombardia

mascherina_covid.webp

L’ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto sospende le attività di ballo nelle discoteche, sale da ballo e altri locali di intrattenimento aperti al pubblico, sia all’aperto che al chiuso.

L’ordinanza stabilisce inoltre l’obbligo di indossare la mascherina o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, dalle ore 18 alle ore 6, nei luoghi all’aperto a rischio assembramento.

È confermato l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto.

In generale, la mascherina va sempre portata con sé e deve essere indossata quando non è possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non fanno parte dello stesso gruppo familiare.

Il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali deve sempre indossare la mascherina, a prescindere dal luogo in cui l’attività viene svolta.

Non sono soggetti all'obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro (come previsto dall’art. 1 comma 1 del DPCM del 7 agosto 2020).

Non è obbligatorio l’uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva.

L’Ordinanza regionale n. 597 del 15 agosto fornisce le indicazioni per i residenti o domiciliati in Lombardia che rientrano sul territorio regionale e provengono da Croazia, Grecia, Malta o Spagna (clicca qui per approfondire). 

L’Ordinanza regionale n. 596 del 13 agosto riporta le disposizioni per i servizi educativi e le scuole dell’infanzia, fissando la data di avvio delle lezioni per le scuole dell’infanzia al 7 settembre 2020 e al 14 settembre per tutti gli ordini e gradi e per i percorsi di istruzione e formazione professionale, con possibilità di avvio anticipato da parte delle istituzioni scolastiche e formative.

Si raccomanda fortemente - per servizi educativi per la prima infanzia (fascia 0-3 anni) e per le scuole dell’infanzia (fascia 3-6 anni) - la rilevazione della temperatura nei confronti del personale, genitori o accompagnatori e dei bambini prima dell’accesso alla sede. In caso di temperatura superiore ai 37.5°C per il minore o per il genitore/accompagnatore non sarà consentito l'accesso e quest’ultimo sarà informato della necessità di contattare il medico curante proprio o del bambino. Anche in caso di febbre del genitore/accompagnatore, il minore non potrà accedere al servizio. Per gli operatori vale quanto previsto dal par. 1.3 dell’Ordinanza regionale n. 590 del 31 luglio: “Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro”.

In caso di sintomi riconducibili a infezione COVID-19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) da parte del personale o dei minori durante l’orario scolastico sarà messo in atto un momentaneo isolamento informando la famiglia, se minore, con invito a rientrare presso il proprio domicilio e a contattare il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta. La scuola o il gestore del servizio educativo e la famiglia interessata riceveranno indicazioni dall’Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente. In caso di positività a COVID-19 l’adulto o il minore non potranno rientrare a scuola fino ad avvenuta e piena guarigione certificata.

L’Ordinanza regionale n. 596 aggiorna le seguenti schede delle ‘Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative’:

Ristorazione

Attività ricettive

Servizi alla persona

Palestre

Strutture termali e centri benessere

Musei, archivi e biblioteche.

Rimangono valide le indicazioni introdotte dall’Ordinanza regionale n. 594 del 6 agosto sulla ripartenza dei servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni) e le disposizioni introdotte dall’Ordinanza regionale n. 590 del 31 luglio, in particolare per il trasporto pubblico regionale e locale di linea e non di linea e per la partecipazione alle cerimonie religiose svolte nei luoghi chiusi.

Resta valido quanto previsto dall’Ordinanza regionale 579 del 10 luglio rispetto alla ripresa degli sport di contatto, di squadra e individuali.

Sono confermate le prescrizioni e le raccomandazioni per i datori di lavoro, tra cui gli obblighi di misurare la temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento e la raccomandazione di utilizzare l’app “AllertaLom” e compilare il questionario “CercaCovid”.

La misurazione della temperatura dei clienti/utenti continua ad essere fortemente raccomandata ed è obbligatoria per i clienti dei locali di ristorazione che consumano al tavolo e per l'accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento.

Tutte le attività riportate qui in elenco sono soggette al rispetto delle misure indicate nelle schede corrispondenti:

Ristorazione

Stabilimenti balneari e spiagge

Attività ricettive e locazioni brevi

Strutture ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici)

Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù

Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura

Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi

Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, sagre, posteggi isolati e attività in forma itinerante)

Uffici aperti al pubblico

Piscine

Palestre

Manutenzione del verde

Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura

Attività fisica all’aperto

Noleggio veicoli e altre attrezzature

Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta

Aree giochi per bambini

Circoli culturali e ricreativi

Formazione professionale

Spettacoli

Parchi tematici, faunistici e di divertimento

Servizi per l’infanzia e l’adolescenza

Professioni della montagna

Guide turistiche

Impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo

Strutture termali e centri benessere

Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse

Congressi e manifestazioni fieristiche di cui all’art. 121 della L.R. 6/2010.

Per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, rimane valido quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020.

Per approfondimenti sui provvedimenti del Governo si rimanda al sito internet dedicato http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare l’emergenza Coronavirus vai alla pagina dedicata