Falò sì, falò no: dopo la neve, polemica sul fuoco

falo_concorezzo_2.jpegConcorezzo. Il falò di Sant'Antonio è un'antica tradizione lombarda e brianzola. Un rito propiziatorio divenuto negli ultimi anni un momento di ritrovo comunitario per "scaldare l'inverno", riscoprire il contatto con la terra, scoprire che, anche oggi, esiste il lavoro nei campi.  Legata al culto del santo non c'è solo il falò ma anche la benedizione degli animali. La data fatidica è il 17 gennaio e ormai da diversi anni, oltre che in oratorio, il falò più spettacolare viene acceso in via Oreno, dai ragazzi titolari dell'azienda agricola Melzi.

Quest'anno, in tempi di Covid, niente raduno attorno alla pira, ma solo una diretta Facebook dell'evento. A scaldare l'attesa di hanno pensato alcuni giovani concorezzesi che, sui social media, hanno bollato la tradizione come "bigotta", ma soprattutto invitato a non rispettarla per non inquinare l'ambiente. Lo scorso anno molti falò in Brianza erano stati annullati per la concomitanza dell'allarme legato al superamento delle soglie delle polveri sottili. Quest'anno, con meno auto in circolazione, l'allarma PM10 non è ancora scattato. Il falò, come ricorda sempre Legambiente, contribuirebbe comunque a inquinare l'aria dal momento che, in molte occasioni, vengono bruciati materiali vari e verniciati (non è il caso di Concorezzo). La maggior parte dei cittadini presenti sui social ha dimostrato con un like di sostenere, comunque, la tradizione. E anche questa redazione propone un baratto: il 17 gennaio rinunciamo a muoverci in auto, ma rispettiamo la tradizione.

La Legge regionale

Non è vero che la legge regionale 31 del 2008 vieta i falò. La normativa regionale impone delle linee guida, ma prevede anche delle apposite deroghe. Senza mai dimenticare il buonsenso.

Al di fuori dei casi in cui trovano applicazione l'articolo 10, comma 5, della legge 353/2000 e il comma 4 del presente articolo, al fine di consentire il reimpiego di materiali come sostanze concimanti e ammendanti, contenere il rischio d’incendio e la diffusione delle specie infestanti, la combustione in loco dei residui vegetali agricoli e forestali è consentita - recita la legge - in cumuli di quantità non superiore a tre metri steri per ettaro al giorno in tutti i periodi dell’anno, nei territori la cui quota altimetrica risulti uguale o superiore a trecento metri e a duecento metri sul livello del mare per i territori dei comuni appartenenti alle comunità montane; i sindaci individuano con proprio atto le zone di competenza situate al di sopra della suddetta quota, ai fini dell’applicazione del presente comma; è facoltà dei sindaci sospendere, differire o vietare la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali per evitare impatti diretti dei fumi sulle abitazioni o per ragioni di pubblica sicurezza. E’ comunque vietato accendere all’aperto fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, fatte salve le deroghe previste nel regolamento di cui all’articolo 50, comma 4.(160)

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