esumazioni

lake-1828424_640.jpgConcorezzo. Periodicamente, con scadenze stabilite, ogni Comune procede alla riorganizzazione dei propri campi cimiteriali. Alla scadenza della concessione di terreni o loculi si procede alla cosidetta "estumulazione".

"Spesso questo passaggio viene trascurato dai parenti, ma accade anche che la comunicazione da parte degli enti locali non sia considerata sufficiente, e così non è infrequente che le operazioni avvengano addirittura all'insaputa dei parenti - spiega Andrea Molteni, titolare di Luxit - Ci sono città, come Brescia, che mettono online un pratico manuale per spiegare in cosa consistano le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie e le traslazioni. I parenti vengono avvisati con un adesivo giallo posto sulla tomba o sul loculo. La cosa più importante da sapere è che i resti dei propri cari possono comunque essere conservati. I resti sono infatti collocati in cassettine di zinco e, in base alle scelte dei parenti, inumati o tumulati in ossari esclusivi o nell’ossario comune, oppure cremati. In caso di disinteresse da parte dei parenti i resti ossei vengono collocati nell’ossario comune e i resti mortali vengono inumati in attesa che si completi il processo di mineralizzazione. La nostra agenzia offre servizi e consulenze mirate, anche perché è sempre più frequente la scelta, ad esempio, di cremare una parte dei resti e conservarli in piccoli contenitori artistici o addirittura sul retro di un quadro, grazie ad appositi  telai".

Come le altre procedure che riguardano questo settoreil punto di riferimento è il Regolamento regionale del 2004. Ecco cosa prevede.

1. I turni di rotazione ordinari dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno per favorire i processi di scheletrizzazione sono fissati dal comune ai sensi dell’articolo 9, comma 8, lettera b), della legge regionale.

2. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono aerati o venti anni se i loculi sono stagni.

3. Quando si estumula per far posto a un nuovo feretro, la residua durata del diritto d’uso del loculo è pari ad almeno vent’anni per i loculi stagni e dieci anni per quelli aerati, con eventuale prolungamento dell’originaria concessione in uso per il tempo occorrente.

4. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d’uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal comune, con pubbliche affissioni all’albo pretorio e all’ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza.

5. Con le pubbliche affissioni di cui al comma 4 viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s’intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, ivi compresa la cremazione.

6. I feretri possono essere esumati o estumulati in via straordinaria prima della scadenza dei terminidi cui ai commi 1 e 2, per: 

a) ordine dell’Autorità giudiziaria;

b) trasporto in altra sepoltura;

c) cremazione.

7. Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal comune. La presenza di personale dell’ASL può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l’adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

8. Sul contenitore di esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi utilizzato per il trasporto sono riportati il nome, il cognome e la data di morte del defunto.

9. Gli esiti di fenomeni trasformativi con parti molli o comunque in condizioni tali da rendere necessaria l’adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie sono riposti in contenitori idonei alla destinazione. Per i trasporti al di fuori del cimitero, detti contenitori o i loro rivestimenti devono essere fatti in modo da evitare perdite di materiale organico.(8)

10. È consentito utilizzare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché immediatamente all’esterno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

11. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è ammessa previa acquisizione dell’assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

12. Salvo i casi ordinati dall’autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l’ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

13. Le esumazioni e le estumulazioni sono regolate dal comune, secondo criteri su cui esprime il proprio parere l’ASL competente, da rendere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere s’intende favorevole.

14. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte.

NOTE:

8. Il comma è stato sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. h) del r.r. 6 febbraio 2007, n. 1.

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Il caro estinto deve fare posto, ecco cosa succede

Concorezzo. Periodicamente, con scadenze stabilite, ogni Comune procede alla riorganizzazione dei propri campi cimiteriali. Alla scadenza della concessione di terreni o loculi si procede alla cosidetta "estumulazione". "Spesso questo passaggio viene trascurato dai parenti, ma accade anche che la comunicazione da parte degli enti locali non sia considerata sufficiente, e così non è infrequente che le operazioni avvengano addiri